Attuazione DL 24 cessazione emergenza sanitaria

Si rende necessario trasmettere una sintesi delle misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza a far data dal 1° aprile 2022.

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

L’art. 1 del decreto-legge conferma la cessazione dello stato di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 al 31 marzo 2022

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
  • Per gli esterni (genitori, fornitori, altro personale) fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

In presenza di 4 o più casi di positività tra gli alunni nella stessa classe, le attività proseguono in presenza con l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se l’esito è negativo ma si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

DIDATTICA A DISTANZA

Gli studenti in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Non è consentita la Didattica Digitale integrata per quarantena o contatto con positivo.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

A far data dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali si applicherà il regime di autosorveglianza che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

OBBLIGO VACCINALE 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente potrà lavorare ma sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica e non potrà entrare in classe.

ORGANICO

L’organico attuale viene prorogato, in base al Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, fino alla fine delle lezioni, cioè non oltre il 15 giugno 2022.

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